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Ordinanza — n. 10093/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant withdrew the appeal after the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Masera Leci Orneda inadmissible because the defendant subsequently withdrew the appeal. The lower court had confirmed a conviction for the crime of insult under Article 648 of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility of appeal procedural costs penalty fund fine criminal procedure law ricorso per cassazione ricorso per inadempienza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASERA LECI ORNEDA nato il 07/08/1993 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 31/03/2021, confermava la, condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO, in data 29/07/2019, nei confronti di MASERA LECI ORNEDA in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione, ciò che la rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.

d) cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADAR