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Ordinanza — n. 10080/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural acts and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Evangelisti Anna Rita inadmissible, upholding the lower court's conviction under Article 55 of Legislative Decree 231/2007. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning, claiming the trial court failed to activate Article 507 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, emphasizing that the cassation judgment is one of legality only and cannot re-evaluate factual findings or reconstruct facts through different criteria than those used by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 507 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or reconstruct facts differently from the trial judge; appeals citing specific procedural acts must demonstrate macroscopic contradictions to the reasoning, not mere alternative interpretations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect in reasoning Article 507 criminal procedure Article 55 Legislative Decree 231 re-evaluation of facts procedural acts requirement legality judgment scope inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 55 DL n. 231 del 2007
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 23/09/2020, nei confronti di EVANGELISTI ANNA RITA in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007.
Art. 507 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata attivazione dell'art. 507 cpp.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
L. del 20 febbraio 2006, n. 46
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese tiv processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese tiv processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTI ANNA RITA nato a JESI il 21/05/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 23/09/2020, nei confronti di EVANGELISTI ANNA RITA in relazione al reato di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata attivazione dell'art. 507 cpp. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato nel merito che l'imputata era titolare del conto ove confluirono le somme della vittima e che tale evidenza era stata accesa presentando la sua carta di identità e la tessera sanitaria, circostanze idonee a non lasciare dubbi, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, sulla riconducibilità della condotta illecita alla ricorrente. Nulla sulle spese di parte civile, non corredate da alcuna memoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese tiv processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 23/11/2021 I