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Ordinanza — n. 10077/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on theft charges, upholding conviction based on stolen phone availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Berdaa Khalid inadmissible, confirming his conviction for theft of a stolen mobile phone. The appellate court found the defendant liable because the phone's illicit origin was evident and his explanations were unconvincing. The court ruled that the burden of proof lies on the defendant to provide a credible explanation for possession, which he failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The burden of proof regarding the illicit origin of stolen goods rests on the accused, who must provide a credible explanation; failure to do so justifies a finding of intent for theft, and appeals based on such facts are inadmissible.

Parole chiave

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theft of stolen goods burden of proof illicit origin criminal appeal inadmissible appeal intent requirement mobile phone theft uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 16/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FERMO, in data 14/12/2017, nei confronti di BERDAA KHALID in relazione al reato di cui all' art. 648 CP.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010
Cass. pen., Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERDAA KHALID nato il 31/12/1981 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 16/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FERMO, in data 14/12/2017, nei confronti di BERDAA KHALID in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha affermato la responsabilità del ricorrente tenuto conto dell'accertata, e mai convincentennente giustificata, disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto attendibili le giustificazioni del ricorrente, con motivazione che attinge al merito in relazione alla natura ed al valore dei beni ricettati, traendone la sussistenza del dolo. Con tanto il ricorrente non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estenso