Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant after 2017 law requiring counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the defendant, violating the 2017 law requiring counsel signatures. The defendant argued for personal representation, but the law explicitly excludes this right for both accused and convicted persons. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible and must be signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVOLIN LUCIO nato a PADOVA il 23/05/1955 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAclet-&-ah~tle-partil- udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Schiavolin Lucio. Sia il provvedimento impugnato (del 31 maggio 2021) che il ricorso (del 14 giugno 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il