Cassation appeal dismissed as inadmissible due to parties' prior agreement on sentencing excluding new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Morra and Pizzo inadmissible because the parties had previously agreed on the sentence. The lower court reduced the penalty based on this agreement, which legally precludes introducing new arguments regarding general mitigating circumstances. Consequently, the court ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599, 602 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties reach an agreement on sentencing, appeals cannot introduce new grounds regarding points covered by that agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRA CESARE nato a NAPOLI il 16/08/1991 PIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/10/1991 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate--a-kgriso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Napoli, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi degli artt. 599 e 602 comma 1 bis cod. proc. pen., ha ridotto ad anni tre e mesi sei di reclusione la pena inflitta in primo grado agli imputati Morra Cesare e Pizzo Giuseppe, ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 12 e 14 L. 497/74 - capo A), assorbito - e 23 commi 1 e 4 L. 110/1975 - capo B) -, ravvisata la continuazione con altra sentenza irrevocabile e riconosciuta la diminuente per il rito.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Morra Cesare e Pizzo Giuseppe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con trattazione de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va dichiarata la inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Le parti hanno concordato la determinazione della pena, il che esclude - salve le ipotesi di illegalità del trattamento sanzionatorio - la introduzione di motivi su punti oggetto dell'accordo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorsci e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore