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Ordinanza — n. 9872/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, upholding sentencing discretion and rejecting prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Bonsignore inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant argued for reduced sanctions based on remorse, poverty, and the potential prescription of the drug offense committed in 2015. The court rejected these claims, affirming that sentencing discretion belongs to the lower courts and that the statute of limitations had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the appropriateness of a sentence imposed by the court of appeal, as sentencing falls within the discretionary power of the court of first instance and second instance, provided the reasoning is logical and motivated.

Parole chiave

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sentencing discretion statute of limitations drug trafficking general mitigating circumstances inadmissible appeal conditional suspension legal costs detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 62 n. 6 c.p.
in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonché per eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto ai sensi dell'art.
Art. 133 c.p.
Art. 73 c. 5 DPR 309/90
eccezione di intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, considerato che lo stesso risale al 16/04/2015.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE ANDREA nato a PESCARA il 05/10/1991 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 28 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 11/12/2018, ha revocato la confisca della somma di denaro disposta in primo grado e ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto a Bonsignore Andrea, giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 commesso in Pescara in data 16/04/2015, e per questo condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena detentiva; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p. in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonché per eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto ai sensi dell'art. 133 c.p., considerata altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e avuto riguardo alla condizione di indigenza economica in cui verte il ricorrente che avrebbe quantomeno dovuto portare ad una pena pecuniaria più lieve. La Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il ravvedimento operoso del ricorrente nel momento in cui ha consegnato immediatamente e prima della perquisizione la sostanza stupefacente che deteneva, non essendo stato dimostrato che la parte restante di stupefacente ritrovata nell'appartamento appartenesse al Bonsignore e non a suo fratello, suo coinquilino. Carente risulta la motivazione in ordine alla non concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato il dato ponderale dello stupefacente oggetto di imputazione, l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età, e il contesto familiare e sociale dove viveva;

2) eccezione di intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, considerato che lo stesso risale al 16/04/2015. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal Tribunale di Pescara, fornendo compiuta risposta sia al motivo di appello relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sia a quello circa l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non ritenendo ulteriormente riducibile la pena inflitta; che infine, circa il primo motivo di ricorso giova ribadire l'orientamento costante di questa Corte di legittimità in tema di circostanze attenuanti generiche, secondo cui è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un aspetto del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).

Invero, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 Ud. (dep. 25/11/1992), Rv. 192381); che infondato risulta il secondo motivo con il quale si richiede la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, considerato che il reato si prescriverà solo in data 16 aprile 2022, essendo stato commesso il 16 ottobre 2015; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 18 febbraio 2022. Il consigliere estensore Il Presidente , 'Eli