Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for non-justifiable grounds under Art. 448(2-bis) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hafid Fattah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for a different legal qualification of the facts under Article 73 of the Criminal Code. The court ruled that the appeal relied on grounds not permitted in cassation proceedings, specifically excluding the alleged error in legal qualification as a valid ground for this type of case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds other than those expressly listed, such as a general claim of error in legal qualification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID FATTAH nato a BENI MELLAL( MAROCCO) il 02/07/1992 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hafid Fattah; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non proponibili in sede di legittimità, perché nella specie trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto in particolare che nella fattispecie solo apparentemente pone il tema della qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TU atteso che ne rivendica la configurabilità in termini assolutamente apodittici; ritenuto infine che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pa