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Ordinanza — n. 9638/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding will, prosecutor consent, or divergent judgment content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a settlement judgment under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, but the court held that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content are admissible. Consequently, complaints about waived reasons, sentencing errors, or the failure to evaluate dismissal conditions were rejected as they fall outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a settlement judgment is admissible only for grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or a divergent judgment content, excluding complaints about waived reasons, sentencing determination, or the evaluation of dismissal conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement judgment Article 599-bis procedure formation of will grounds prosecutor consent requirement concorso di motivi di sospensione disdetta in periodo di prova motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIANO DANIELE nato a NAPOLI il 23/04/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Td-a-WaVVrs-crà"TrUTDair—- 14 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Raiano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;

Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta o infine, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa na Petruzzellis ELLER1A