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Ordinanza — n. 9597/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was signed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court noted the document was signed by a third party, 'Perfetto,' while the lawyer's signature was merely for authentication purposes. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by attorneys on the special register to ensure technical competence, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision must be signed by defense attorneys on the special register of the Court of Cassation and cannot be submitted personally by the party, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission prohibition qualified defense attorney requirement special register of attorneys technical complexity of cassation authentication vs. substantive signature Art. 613 Code of Criminal Procedure difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 c.p.p.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA GIACOMO nato a PALERMO il 22/06/1959 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giacomo Giaconia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè proposto personalmente atteso che l'impugnazione, in coerenza con le indicazioni contenute nella relativa intestazione, risulta sottoscritta unicamente dal Perfetto mentre la firma apposta in calce dal difensore, lungi dal consentire di riferire allo stesso il ricorso, trova espressa giustificazione (% esclusivamente pn una impropria attività di autenticazione ex art 39 d. att. cod. proc. pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore (1;'Presid te Be