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Ordinanza — n. 9556/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses early release appeal as generic denial of specific police violation findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9556/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Baldassarre Arca's appeal against the denial of early release inadmissible. The lower court had rejected the request because Arca repeatedly violated the ban on hosting non-family members, including identified grandchildren, during her home confinement. The appellate court rejected the argument that this evidence was ignored, ruling that the appeal was a generic denial of specific, well-documented factual findings without substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against a decision on early release is inadmissible if it merely denies the court's analysis of specific factual findings regarding rule violations without providing concrete, relevant evidence to contradict them.

Parole chiave

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early release appeal home confinement violation inadmissible appeal generic denial procedural dismissal spending costs family members espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE ARCA nato a NAPOLI il 24/08/1973 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

1. Arca Baldassarre ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ribadito il- diniego della liberazione anticipata per i due semestri espiati, agli arresti domiciliari, tra il febbraio 2019 e il febbraio 2020. L'interessata, secondo quanto riportato dall'informativa di polizia acquisita, aveva ripetutamente violato il divieto di ricevere in casa pregiudicati, estranei al suo nucleo familiare; costoro risultavano analiticamente identificati nell'informativa medesima. Nell'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge penale, per avere il giudice a quo ignorato la documentazione allegata al reclamo, idonea a smentire l'assunto. Il predetto nucleo familiare comprenderebbe taluni nipoti pregiudicati, la cui presenza in casa non poteva esserle rimproverato, né elevato ad indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto genericamente confutativo di risultanze istruttorie puntualmente analizzate e valutate, idonee a riflettere - con adeguata efficacia rappresentativa e dimostrativa, in rapporto al numero e alla qualità delle persone identificate in compagnia della condannata - le condotte violative da cui originava il diniego del beneficio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances o Centofanti Luigi Fabrizio Augu