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Ordinanza — n. 9359/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant contested the application of recidivism and the denial of a mitigation based on the bicycle's commercial value, but the court found these evaluations congruous and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant contests the decision's motivation without conducting a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's evaluation of recidivism and mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis recidivism application mitigating circumstances commercial value theft procedural costs Italian criminal law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
C. cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017
sez. 5 n. 24003 del 14/01/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MASSIMO nato a TORINO il 02/07/1972 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; 9( OSSERVA 1. L'imputato AMATO Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un furto aggravato (in Torino, 9 ottobre 2020).

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva (viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito valorizzando i reiterati precedenti anche specifici, con valutazione pertanto insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti) e diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. alla stregua del valore commerciale del bene sottratto (una bicicletta), ancora una volta, dunque, con valutazione congrua e non manifestamente illogica, né contraddittoria, oltre che coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in punto configurabilità .di tale attenuante, sez. 4 n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; n. 8530 del 13/0272015, Chiefari, Rv. 262450; sez. 5 n. 24003de1 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi' -nte Gabriella Cappello Donat a