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Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints lacking critical analysis of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Voina Casandra Larisa inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised factual grievances against the lower court's conviction for aggravated theft without providing the necessary critical analysis of the appellate court's reasoning. The court ruled that such complaints are precluded because they merely attack the persuasiveness of the decision rather than addressing specific vices of motivation like manifest illogicity or contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors or specific vices of motivation, not general factual complaints that lack critical analysis of the lower court's reasoning or request a re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances critical analysis appellate reasoning code criminal procedure re-evaluation evidence spending costs pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n.8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021
sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014
sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata VOINA Casandra Larisa ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale cittadino, con cui la stessa era stata condannata per concorso in furto aggravato (in Tolve il 28/2/2020).

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e neppure precedute dal necessario confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello, coerenti anche con la giurisprudenza di legittimità espressasi sia in ordine alla valutazione del compendio probatorio [cfr., sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, in cui si è ribadito che è precluso al giudice di legittimità procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna Salvatore, Rv. 280747, in cui si è precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento]; che con riferimento al potere discrezionale del giudice di merito in ordine al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Gabriella Cappello DEPOSITATO IN C' n‘4%‘,V4i11.20E12221/X ‘, 099i,