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Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for probation service placement due to insufficient family and work evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giorgio Gatelli's appeal inadmissible regarding his request for probation service placement. The lower court rejected the request because the applicant's family and work situation, along with his conduct, were deemed insufficient to prove rehabilitative suitability. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a refusal of probation service placement is inadmissible if it lacks merit, as the first instance judge's assessment of the applicant's personal suitability and lack of critical revision of the crime constitutes a valid ground for rejection.

Parole chiave

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probation service placement inadmissible appeal rehabilitative suitability family and work situation Corte di Cassazione dipendenza dall'assistenza sociale lavoro sociale assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: GATELLI GIORGIO nato a CONCESIO il 24/02/1963 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE I3IANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gatelli Giorgio, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della situazione familiare e lavorativa del reo, della relazione dei servizi sociali e della regolare condotta tenuta negli ultimi anni, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato e, in particolare, dell'assenza di una effettiva rivisitazione critica di quanto commesso, a fondare un giudizio di idoneità rieducaitiva, in concreto, della misura alternativa richiesta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presi