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Ordinanza — n. 9179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for retrial of fraud to forgery due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the fraud should be reclassified as forgery due to the victims' awareness of the insurance policy falsity, but the lower court found this lack of obviousness justified the victims' reliance on the documents. The Supreme Court ruled that without new, specific factual or legal arguments, the appeal fails the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequo repetition of those already rejected in the appeal judgment, lacking the specific critical function required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected grounds Art. 581 c.p.p. requirements fraud reclassification forgery specific grounds of appeal titoli falsificati truffa all'assicurazione sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 616 c.p.p.
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 485 cod. pen
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riqualificazione della truffa in falso ex art. 485 cod. pen.
art. 581 c.p
art. 616 c.p
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181
25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez.
Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708
22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708).
Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009
c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIOVANNI nato a NOLA il 02/04/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 08/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA in data 15/01/2019 nei confronti di PESCE GIOVANNI in relazione al reato contestato di truffa in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riqualificazione della truffa in falso ex art. 485 cod. pen. attesa la consapevolezza delle persone offese circa la falsità delle polizze indicate nel capo d'imputazione.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che - come nel caso di specie - si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).

Con motivazione immune da vizi logici, basata su una corretta ricostruzione in fatto della vicenda, la corte territoriale ha confermato che la falsità delle polizze non era per nulla palese, essendo venuta in rilievo solo a seguito dei controlli delle Forze dell'Ordine, con conseguente idoneità a trarre in inganno le persone offese che fecero incolpevole affidamento su quei documenti, versando i premi assicurativi: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. iX1_1\;t5stly0 N CANCELLERIA Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Esten