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Ordinanza — n. 9152/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing agreement precludes challenges to punitive treatment under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the preliminary judge's sentencing agreement, arguing it was inappropriate. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds, excluding arguments regarding the adequacy of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, co. 2bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges to the congruity of the punitive treatment.

Parole chiave

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sentencing agreement criminal procedure code inadmissible appeal punitive treatment congruity of penalty sanzione penale commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PIACENZA con sentenza in data 02/07/2021 applicava nei confronti di &UNI KRISTIAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati contestati di rapina aggravata (capo 1) e di furto (capo 6).
Art. 448, co. 2bis c.p.p.
Ed infatti, in base all'art. 448, co.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PIACENZA con sentenza in data 02/07/2021 applicava nei confronti di &UNI KRISTIAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI KRISTIAN nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PIACENZA con sentenza in data 02/07/2021 applicava nei confronti di &UNI KRISTIAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati contestati di rapina aggravata (capo 1) e di furto (capo 6). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Ed infatti, in base all'art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente GIOVANNA VERGA LIEPOSIT.;\