Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to address sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was entirely generic and failed to engage with the specific sentencing reasoning provided by the Court of Appeal. The appellant's lawyer argued for a lack of motivation regarding the imposed penalty, yet the court noted the defense had already accepted a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal was incoherent and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and directly confront the reasoning of the lower court; generic complaints without addressing the actual sentencing justification render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 9 marzo 2021, confermava la sentenza con la quale Calogero Luca era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Calogero, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II ricorso è infatti del tutto aspecifico, non confrontandosi assolutamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma limitandosi a generiche considerazioni e senza tener conto della già avvenuta rideterminazione della pena con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere considerato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giovanna Verga