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Ordinanza — n. 9143/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual re-evaluation of evidence by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Palmieri Pasquale inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to consider contradictory testimonies regarding the assault, offering only stylistic clauses instead of a substantive review. The court rejected this, ruling that the appeal constituted an impermissible re-evaluation of evidence, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial courts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for that of the court of first instance and appeal, as such acts are excluded from the scope of the jurisdiction of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation evidence assessment jurisdiction limits testimonianza della vittima atti impugnabili testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI PASQUALE nato a VIBO VALENTIA il 11/05/1989 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Palmieri Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 28/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reatei di tentata rapina aggravata e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'atto di appello erano stati riportati tutti gli elementi che rendevano le testimonianze dei tre testi (tra cui la persona offesa) assolutamente contrastanti, ma che la Corte di appello aveva risposto con mere clausole di stile, senza considerare che le dichiarazioni dei due testi Scotti e Cominadi avevano dato una ricostruzione dei fatti dissimile da quella raccontata dalla persona offesa; era poi incompatibile con l'affermazione della persona offesa di essere stato "riempito di pugni" con la prognosi di giorni 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure contenute nello stesso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, si pretende di dare alle dichiarazioni dei testimoni una valutazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, che ha risposto a tutte le censure riproposte con il ricorso per cassazione con la motivazione contenuta a alle pagine 6 e 7.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 -."",\ •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente