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Ordinanza — n. 9098/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the cited grounds of objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his objections to the lower court's decision. Although the appellant alleged defects in evidence evaluation and sentencing, he did not identify the specific facts supporting these claims as required by law. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appellant must specify the factual elements supporting his objections; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement factual elements specification art 581 c.p.p. violation court costs award testimonianza inattendibile testimonianza della vittima audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 640 cod. pen
di TARANTO con sentenza in data 19/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 30/01/2020 nei confronti di MORRONE GIOVANNI in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE GIOVANNI nato a AREZZO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 19/05/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 30/01/2020 nei confronti di MORRONE GIOVANNI in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (truffa mediante piattaforma informatica).

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Morrone, tramite difensore, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove a base dell'accertamento di responsabilità nonché al trattamento sanzionatorio. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si rinvia a tal fine alle pagine 5e 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Presidente 7_59VANNA VERGA 3C191.1130NV