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Ordinanza — n. 9061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the mitigation provision under Article 648 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Lamberti's cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in his grounds. The applicant argued that the lower court failed to recognize a mitigation circumstance under Article 648 of the Penal Code, but the appellate court had already rejected this claim based on the objective value of the stolen goods and the defendant's criminal history. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the appeal merely reiterated arguments previously dismissed without new specificities, thus violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, as the applicant must provide new and precise arguments rather than reiterating those already rejected by the appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity mitigation circumstance Article 648 Penal Code procedural requirements verosimiglianza della persecuzione riciclaggio di denaro aggravato prova facilitata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 648 c.p.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe LAMBERTI GIOVANNI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv.
Art. 133 c.p.
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez.
art. 133 c.p
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226
(Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI GIOVANNI nato a CAVA DE TIRRENI il 19/11/1963 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe LAMBERTI GIOVANNI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che già il dato numerico (7 motori) rendeva eo ipso difficile ipotizzare la lieve consistenza economica del bene ricettato. La menzionata Corte ha aggiunto che la contraffazione del numero del telaio di alcuni motori, indicativa di sicura professionalità, e il ricco curriculum vitae dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici, ostavano alla concedibilità dell'attenuante.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden