Italian court dismisses appeal as claim is purely factual and lacks legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Islao Patriarca inadmissible, confirming his conviction for documentary bankruptcy. The lower court found him guilty based on evidence showing he failed to maintain accounts as administrator, constituting mere negligence. The supreme court rejected the appeal because the arguments relied solely on re-evaluating factual elements, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments cannot challenge the factual assessment of the trial court, as the supreme court's review is limited to verifying the absence of legal errors and logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIARCA ISLAO nato a TERRACINA il 17/02/1987 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Islao Patriarca colpevole del delitto di bancarotta semplice documentale ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fosse emerso come la contabilità non fosse stata mai tenuta dal prevenuto durante il periodo in cui era stato l'amministratore della fallita e che del delitto contestato si risponda anche a titolo di mera colpa. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente