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Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentencing, ruling the penalty was legally appropriate and not further reducible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The Court of Appeal had reduced a sentence for cocaine possession from 137 grams to nearly the statutory minimum, citing lack of particular gravity despite the high dose count. The Supreme Court found the lower court's reasoning sound and the penalty legally justified, leaving no room for further reduction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The Court of Appeal's assessment of drug quantity and sentencing mitigation is binding; an appeal challenging a penalty already reduced to the statutory minimum based on these facts is inadmissible if the appellant did not act in bad faith.

Parole chiave

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drug possession sentencing statutory minimum penalty inadmissible appeal cocaine quantity assessment procedural costs order Corte di Cassazione sentencing reduction limits commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Pronunciandosi proprio sulla pena da irrogare, la Corte di appello ha sottolineato innanzitutto che non poteva esser riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBHOMIEN MIRACLE nato il 03/10/2000 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/6/2021, la Corte di appello di Torino riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 6/10/2020 dal locale Giudice per le indagini preliminari, e così condannava Miracle Ebhomien alla pena di due anni, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 12.000 euro di muta; allo stesso era contestato il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, con argomento contraddittorio, avrebbe definito ora rilevante, ora non particolarmente grave il dato ponderale della sostanza stupefacente, e non avrebbe considerato ulteriori elementi - valorizzati nell'appello - che avrebbero giustificato una pena nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Pronunciandosi proprio sulla pena da irrogare, la Corte di appello ha sottolineato innanzitutto che non poteva esser riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, attesa la riscontrata detenzione di 137,293 grammi netti di cocaina, dai quali poter ricavare 915 dosi medie singole. Di seguito, e senza alcuna contraddizione, la sentenza ha quindi ravvisato un eccessivo rigore nella pena applicata dal primo Giudice, evidenziando che il fatto - pur non di lieve entità, alla luce del numero di dosi medie ricavabili - non rivestiva comunque una particolare gravità, né con riguardo al dato ponderale, né relativamente alle altre caratteristiche del fatto.

In tale contesto, peraltro, la Corte ha mosso da una pena base (6 anni e 6 mesi di reclusione) di poco superiore al minimo edittale, ha applicato la massima riduzione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e, quindi, la riduzione per la scelta del rito abbreviato; così da giungere, dunque, ad una pena finale assai prossima al minimo di legge e, dunque, non ulteriormente riducibile alla luce dei quantitativi di sostanza sequestrati.

4. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il Co g 'ere estensore