Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7448/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's application of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they were already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on points of law; mere complaints on facts or reproduction of arguments already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal mere factual complaints points of law requirement non-prosecution cause mitigating circumstances censura formulata in modo carente verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
art. 131- bis cod. pen
3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GUERINO nato a LUGO il 21/06/1997 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 e ss., sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., giustificata anche con riferimento alla reiterazione della condotta, oggetto di uno specifico precedente ed alla banalità delle ragioni che avevano determinato l'allontanannen o del domicilio nonché al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione può essere discrezionalmente motivata dal giudice del merito valorizzando ogni aspetto del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, che, nel caso in esame, era palesata dai suoi precedenti penali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consiglien stensore Il Pri2 dente Emilia Anna ano A a5riscuolo DEPOSITAT