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Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as censure lacks specific legal grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued for a violation of law regarding the sentencing decision, but the court found the censure merely evocative and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals against sentencing decisions must cite specific legal grounds; vague or evocative censure regarding the non-evidence of acquittal causes are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review specific legal grounds de plano rejection censure of law motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZI PASQUALE nato a NAPOLI il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g.\,_ febbraio 2022 Il Presidente Anna C iscuolo DEPOSI