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Ordinanza — n. 7371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Erico Hans Rossi against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Rossi argued that the lower courts failed to recognize criminal continuity, but the appellate court had already thoroughly reasoned why the alleged acts lacked the necessary repetition and homogeneity. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and ordered Rossi to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The court declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court has already provided sufficient reasoning to demonstrate the insufficiency of the alleged criminal continuity.

Parole chiave

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criminal continuity manifestly unfounded cassation appeal procedural inadmissibility repetition of acts criminal liability procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ERICO HANS nato il 05/05/1981 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Erico Hans Rossi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso, entrambi attinenti al mancato riconoscimento della continuazione cd. esterna, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito congruamente argomentato nel senso dell'insufficienza della natura ripetitiva ed omogenea delle condotte considerate (tutte di evasione dagli arresti domiciliari), oltre tutto commesse in epoche tra loro distanti, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando illoni Angelo Co anzo DEPOSITATA IN CANOE' LEPI