Italian Court dismisses appeals for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances in plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Obizikwor Sunday and Abats Daniel inadmissible. The lower court had convicted the defendants for drug-related offenses based on a plea agreement, and the appellants argued the judgment lacked motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances. The Court rejected this claim, ruling that the trial judge adequately fulfilled the duty of motivation by adhering to regulatory guidelines and explicitly detailing the controls required by the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 111 c.p.: The duty of motivation in sentencing based on a plea agreement is satisfied when the judge follows regulatory guidelines and explicitly explains the application of mitigating circumstances or their denial within the agreed framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBIZIKWOR SUNDAY nato il 20/06/1988 ABATS DANIEL nato il 08/05/1988 avverso la sentenza del 30/10/2014 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, accogliendo le rispettive richieste concordate con il PM, ha applicato nei confronti di Obizikwor Sunday e Abats Daniel ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene convenute in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582, 585, 576 cod. pen.
Rilevato che il comune motivo dedotto (carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche) con i ricorsi (proposti in epoca antecedente alla novella di cui alla legge n. 103 del 2017) appare inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell'accordo tra le parti ed esplicitando l'effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all'obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez.
U del 25/11/1998, Messina; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto). Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglier esten