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Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7336/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Emanuele Vizzaccaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for a specific offense under the 1990 tax code, which had upheld a one-year-four-month prison sentence and a fine. The court rejected the arguments because they either sought an improper re-evaluation of evidence or attempted to re-qualify the conduct on substantive grounds, which are not permissible in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 75, st. d.P.R.: Appeals based on a mere re-evaluation of evidence or a substantive re-qualification of conduct are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility review of legality substantive merit grounds evidence re-evaluation criminal liability confirmation tax code offense court costs award responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 75, st. d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Emanuele Vizzaccaro ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, alcuni postulando un'indebita rivalutazione del compendio probatorio ed il terzo attenendo ad un profilo di stretto merito, implicante una diversa qualificazione della condotta in senso penalmente irrilevante (art. 75, st. d.P.R.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di mbre 2021 Il consiglier estensore Il Pre ente Orla N* V I ni Angelo stanzo D E PO S I TATA IN CANCELLEMA 2 M 2022 - I