Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not linked to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bakhtari Abdelkader inadmissible because the grounds raised were generic and unrelated to the specific reasoning of the Milan Court of Appeal. The appellant argued against the conviction, but the court found that the lower court had already adequately addressed the substantive issues using correct legal arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not relate to the specific reasoning of the judgment under review, which must have been sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHTARI ABDELKADER nato il 13/08/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di BAKHTARI ABDELKADER avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da critiche generiche e non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato adeguatamente con corretti argomenti logico-giuridici i profili di censura (si vedano pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e all'esame delle censure difensive); rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. Il Consiglie e estensore Il Presidente Ersilia/C 'vanese Anna /uolo IN CA ELL