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Ordinanza — n. 7013/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and merely reproducing arguments already examined by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pereira Denilson Fialho inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his criminal conduct and sentencing, but the court found all his arguments were specific and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if they are specific and merely reproduce arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal specific arguments reproductive grounds procedural costs criminal appeal Cassation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREIRA DENILSON FIALHO nato a BRESCIA il 15/11/2001 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di PEREIRA DENILSON FIALHO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla volontarietà della condotta e puntuale esame delle deduzioni difensive, anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28,01/2022. Il Consigliere estensore Il Presi eVite Ersilia Ca v se Anna Cr D ) FN 1C