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Ordinanza — n. 6833/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting a new trial on merits rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6833/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Bellini Vincenzo against the Genoa Court of Appeal's conviction for defamation inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the arguments focused on proposing a different factual assessment rather than addressing relevant legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it attempts to propose a new evaluation of evidence or a different factual basis for the judgment, as this constitutes an appeal on merits rather than a review of legal errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appeal on merits prohibited new evidence presentation defamation conviction appeal legal review vs factual review allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI VINCENZO nato a PORANO il 04/03/1952 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 25470_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bellini Vincenzo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché i pur lunghissimi argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, trattandosi chiaramente di una impugnazione di merito, volta a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, sostanzialmente senza alcuna prospettazione di tematiche rilevanti in sede di legittimità; la stessa produzione di numerosissimi allegati e i riferimenti agli stessi dimostra chiaramente che non si intende indicare singoli travisamenti di prova, rilevanti in sede di legittimità, ma offrire una diversa base probatoria per ripetere il giudizio di merito. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 nove