Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to substitute the lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Cartuccio inadmissible because it sought to introduce an alternative factual reconstruction rather than challenge the existing one. The appellant argued for a different version of events regarding joint criminal responsibility, but the court found no logical error in the lower court's established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant attempts to propose a different factual reconstruction instead of challenging the validity of the lower court's established facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTUCCIO SALVATORE nato a CANOLO il 09/07/1966 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di Cartuccio Salvatore a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 dpr 309/90. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nella commissione del reato in concorso con altri giudicati separatamente. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto (pag.3), il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata. 4.All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore