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Ordinanza — n. 6741/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and unsupported assertions of lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding the defendant's health conditions, but the court found this assertion unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or unsupported assertions of lack of reasoning, as the appellate court has already examined the material and psychological elements of the crime.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual complaints lack of reasoning interest of law unsubstantiated assertion carenza di legittimazione motivi di cassazione costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALLO LEONARDO nato a BARLETTA il 31/07/1970 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi si risolvono in una proposizione meramente assertiva della esistenza del difetto di motivazione al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato, a fronte delle censure sollevate con i motivi di impugnazione, la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di evasione, contestata dalla difesa senza allegazione di elementi idonei a riscontrare le condizioni di salute dell'imputato al momento dei controlli dell'osservanza delle prescrizioni irnpsotegli;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. A P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il-2,3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres)dente Emilia Anna Gi4 dano Giob o Fidelbo (N CAN( E