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Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and lack of legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Mirkovic Sreten, challenged a lower court decision but failed to provide substantive legal arguments, offering only factual complaints and general principles. The court ruled that such submissions do not meet the requirements for a legitimacy appeal, which demands a specific legal challenge rather than mere dissatisfaction with the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if it consists solely of factual complaints or general principles without engaging the specific legal grounds of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal legitimacy appeal mere factual complaints lack of legal argument procedural costs Cassa delle ammende Italian Civil Procedure procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e contrassegnati, sul piano argomentativo, da mere enunciazioni di principio, senza neppure confrontarsi con le parti della sentenza oggetto di censura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il gennaio 2022 Il Consigliere tes ensore Il Pres ente ai) E- POSI TATA Emilia Anna iorno IN Giorq Fidelbo 2 4 ì022 IL