Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and merely reproducing first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing, arguing a violation of law regarding the punitive treatment. The court rejected this because the arguments were generic and merely reproduced the first-instance arguments without new legal analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the arguments already examined and dismissed by the courts of first and second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments cassation jurisdiction sentencing review sanzioni penali riesame dell'entità pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUHAMET nato il 25/11/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura, già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici; considerato, infatti, che il ricorso non si confronta affatto con la congrua motivazione resa per giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale, avendo riguardo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato (pag. 2-3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere j tensore Il Pre idente Anna Criscu lo GiorQo Fidelbo ) D EPOSITATA