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Ordinanza — n. 6674/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and excessive sentence exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6674/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for crimes under the Penal Code, arguing against the court's assessment of responsibility and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic, noting that the lower court correctly applied established principles and that the imposed sentence exceeded the threshold for conditional suspension.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 163 c.p.: An appeal challenging a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and unfounded, or if the imposed penalty exceeds the statutory limit for conditional suspension of sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds conditional suspension limit criminal responsibility mitigating circumstances attenuazione della pena misura sostitutiva della detenzione sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 163 c.p.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 337 cod. pen.
Art. 582-585 cod. pen.
artt. 73 d.P.R. 309/90
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE MARIANO ROMEO nato a FOGGIA il 24/05/1980 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 337 e 582- 585 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 8 e 9 sulla ritenuta responsabilità per i reati contestati in ragione delle sostanze rinvenute, incompatibili con la esclusiva destinazione ad uso personale e con le condizioni di reddito dell'imputato, e della compatibilità delle lesioni subite dai pubblici ufficiali con la dinamica descritta dagli operanti); considerato che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (pag. 9); rilevato che anche il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 9, ove si sottolinea l'assenza di elementi positivi, tali non essendo né la scelta del rito né l'assenza di violazioni nel corso della sottoposizione a misura cautelare, trattandosi di comportamento dovuto); ritenuto, inoltre, che il beneficio della sospensione condizionale della pena è escluso ex lege per la pena inflitta, superiore al limite di cui all'art. 163 cod. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere 9tensore Il Pres dente Anna Crisc Gior idelbo O S I TATA ;,7,; cANCE1,1 ERIA 24