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Ordinanza — n. 6464/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and lack of specific reasoning for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Terrenghi Loredana inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as new because the lower court had already addressed the issue of continued offenses, while the second ground was deemed unfounded due to the appellate court's sufficient reference to relevant facts. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not examined by the appellate court or if the denial of generic mitigating circumstances lacks a specific reference to the decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal generic mitigating circumstances continued offenses procedural admissibility abuso di carte-chèques credito al consumo offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 81 comma secondo, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRENGHI LOREDANA nato a LEGNAGO il 11/04/1974 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Terrenghi Loredana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di utilizzo indebito di carte di credito (ora art. 497-ter cod. pen); Considerato che il primo motivo di ricorso - afferente all'istituto del reato continuato - è nuovo, perché non sottoposto all'esame della Corte di appello, quando già il Tribunale aveva ritenuto che i fatti contestati rendessero configurabili due distinti reati da porre in continuazione tra loro ex art. 81 comma secondo, cod. pen.;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mo Stef/r? Pa I I