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Ordinanza — n. 6456/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated affray, citing lack of argumentation and proper sentencing under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Jebli Mohammed inadmissible regarding his conviction for aggravated affray. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence length, but the court found his complaints lacked specific engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not specifically confront the court's reasoning or are manifestly unfounded based on established legal indices for sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated affray generic mitigating circumstances sentencing proportionality procedural costs Cassazione Roma criminal procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 c.p
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBLI MOHAMMED nato il 03/05/2001 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Jebli Mohammed per il reato di rissa aggravata, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di lesioni volontarie contestatigli per difetto di querela.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso é inammissibile. Generiche sono le dogllianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche che non si confrontano con la motivazione posta sul punto dalla Corte a sostegno della propria decisione, mentre manifestamente infondate sono quelle relative alla commisurazione della pena, posto che legittimamente i giudici del merito hanno fatto riferimento alla gravità del reato, desumendola da una pluralità di indici coerenti a quelli previsti dall'art. 133 c.p.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il