Cassation appeal dismissed as inadmissible because procedural law limits appeals to law violations, not argumentative defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for threats, arguing violations of law and defects in reasoning regarding guilt and sentencing. The court ruled that Article 606 of the Code of Criminal Procedure permits cassation appeals against peace court crimes only for legal violations, explicitly excluding argumentative defects or lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against peace court crimes are admissible only for legal violations, not for argumentative defects or lack of motivation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINATRA NATALE nato a PATERNO' il 13/03/1963 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Messina, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Natale Sinatra colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - alla configurabilità del delitto di minaccia; - all'omessa applicazione degli artt. 34 d.lgs. n. 274/200 e 131 bis cod. proc. pen., - alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace solo per violazioni di legge e non per i vizi motivazionali argomentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric