Italian court dismisses plea of prescription for theft due to statutory exclusion of balancing judgment impact on maximum penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the plea of prescription for the crime of aggravated theft. The defendant argued that a balancing judgment between mitigating and aggravating circumstances should have extended the prescription period, but the court found this argument legally unfounded. The court ruled that Article 157 of the Penal Code explicitly excludes the impact of such balancing judgments on the determination of the maximum penalty, confirming the original twenty-year prescription term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.: The judgment of balancing between mitigating and aggravating circumstances has no incidence on the determination of the maximum penalty for the purpose of prescription periods.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITA DRAGOS LUCIAN nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lita Dragos Lucian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del furto e alla recidiva specifica e infraquinquennale;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si eccepisce il maturare dei termini prescrizionali del reato, in ragione dell'avvenuto giudizio di bilanciamento tra contrapposte circostanze; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; Considerato che il reato in contestazione è stato commesso il 21 settembre 2009 e che il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni venti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere est