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Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Trapani Girolamo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for a brawl, arguing against the factual basis of liability, the denial of general mitigating circumstances, and the omission of recidivism reasoning. The court rejected these arguments, ruling that factual complaints are inadmissible in a legality review and that the first-instance judge adequately addressed the required elements.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 363 n. 1 lett. c) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or insufficient reasoning regarding mitigating circumstances and recidivism are inadmissible in a legality proceeding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints recidivism reasoning mitigating circumstances legality review limits aggressione fisica reati violenti trauma cranioencefalico

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 363 n. 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIROLAMO nato a CATANIA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trapani Girolamo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo, che deduce l'omessa motivazione in punto di recidiva, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche ragioni, illustrate in sentenza, che hanno condotto il giudice di merito a giustificare il riconoscimento dell'istituto in rassegna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il