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Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic sentencing complaint lacking concrete mitigating elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manuel Gabrielli inadmissible regarding the proportionality of his sentence. The appellant challenged the conviction under Articles 494 and 495 of the Penal Code, arguing the penalty was excessive without providing specific evidence of mitigating circumstances. The court rejected this claim as generic and repetitive, noting the sentence was already near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a criminal sentence must be supported by concrete elements demonstrating why the penalty deviates from the statutory minimum; a generic assertion of disproportionality without specific factual arguments is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility proportionality of sentence generic sentencing complaint statutory minimum penalty Article 366 c.p.p. uso di false generalità tentata truffa denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 494 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI MANUEL nato a VERONA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gabrielli Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unica doglianza - afferente alla congruità del trattamento sanzionatorio - riproduce analoga questione già ampiamente vagliata dal giudice di merito e si rivela intrinsecamente generica laddove non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a mitigare una pena già prossima ai minimi edittali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta ¶ilorosini Stef7