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Ordinanza — n. 6359/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic and unfounded regarding theft conviction and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the criminal appeal by Russo Gaetano inadmissible, rejecting his claims of legal violation and lack of motivation. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the exclusion of recidivism, but the Court found these arguments generic and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has adequately addressed the arguments regarding identity, habitual conduct, and recidivism based on available evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and unfounded grounds recidivism exclusion non-punishment cause procedural costs award theft conviction appeal video surveillance evidence recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a PALERMO il 26/08/1975 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Russo Gaetano per il reato di furto consumato e tentato continuato ed aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato, posto che il ricorrente non evidenzia le ragioni della ritenuta decisività delle circostanze asseritamente svalutate dalla Corte ai fini della identificazione dell'imputato, mentre non considera come lo stesso giudicante abbia visionato i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza rilevando l'identità dell'autore dei furti con il Russo. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, atteso che esaustivamente la Corte ha escluso la causa di non punibilità invocata ritenendo l'abitualità della condotta in riferimento alla pluralità di reati commessi. Manifestamente infondato e generico è infine anche il terzo motivo, posto che la Corte ha legittimamente negato l'esclusione della recidiva in ragione dell'elevato numero di precedenti penali anche specifici da cui è gravato l'imputato, motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si confronta.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Co