Italian Court dismisses appeal for recidivism, generic mitigation, and sentencing proportionality violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Monterisio Fabrizio inadmissible, confirming his conviction for theft and obstruction of justice. The appellant argued for the exclusion of recidivism, maximum generic mitigation, and proper sentencing, but the court found these complaints generic and lacking specific engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic complaints lacking a specific comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTERISIO FABRIZIO nato a TORINO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Monterisio Fabrizio per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva, sui presupposti per la cui applicazione la Corte ha motivato, contrariamente a quanto lamentato. Le restanti doglianze sono invece generiche e difettano dello specifico confronto con la motivazione della sentenza.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso /2022 Il Con ere estensor Il Pr9sidjn: D