Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds regarding motivation defects in peace court crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt based on alleged defects in the reasoning rather than a violation of law. The court ruled that the specific statutory provision for appeals against peace court judgments only permits challenges based on legal violations, excluding arguments regarding the quality of the motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against peace court judgments are admissible only for violations of law, not for defects in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO ANTONIO nato a CATANIA il 08/05/1968 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Orazio Antonino Giuffrida colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello in tema di reati di competenza del Giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefa3o Palla 3,› DE! ....,-.3;TATO IN CAi