Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding suspended sentence denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant a suspended sentence, arguing legal violations and reasoning defects. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower judge without providing new, specific legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the reasons given by the decision under review, as the reviewing court cannot ignore the cited reasons without falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTI GAETANO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/08/1981 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, esclusa la recidiva e sostituita la pena detentiva in libertà controllata, confermava la condanna di Gaetano Toti per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. contestatogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ala mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inamrnissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte aveva già osservato come le precedenti sentenze pronunciate nei confronti del prevenuto non consentissero di concedere l'invocato beneficio (erano tre, tutte con condanna a pena detentiva, per una reclusione complessiva superiore ad anni due). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefry f) a L'a- • DEPO