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Ordinanza — n. 6204/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal denying mitigation for robbery due to significant harm to victim's integrity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Molinari's cassation appeal inadmissible regarding the denial of a mitigation sentence for robbery. The appellant argued for reduced punishment based on the low monetary value of stolen goods, but the lower court correctly noted that the crime also severely harmed the victim's physical and moral integrity. The court upheld the conviction, emphasizing that the overall harm was not of special insignificance and that the sentencing balance was a matter for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The mitigation for minor damage in robbery requires a comprehensive assessment where the harm to the victim's integrity is not significant; the balancing of aggravating and mitigating circumstances is a discretionary power of the trial judge not subject to cassation review if properly motivated.

Parole chiave

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Robbery mitigation Special insignificance Victim integrity Sentencing balance Cassation inadmissibility Trial judge discretion Plurioffensive crime commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - Salamone
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - Uccello
Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - Massimi e altro
Sez. 5 - Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 - Martinenahi
Conf. n. 10379/1990
n. 3163/1988
184914; n. 3163/1988, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI GIACOMO nato a COMO il 25/11/1981 avverso la sentenza dei 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 19/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di COMO, in data 09/12/2020, nei confronti di MOLINARI GIACOMO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, e segnatamente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art 62 n. 4 ) cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento ai delitto di rapina, non è infatti sufficiente che :i bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n, 41578 del 22/11/2006 - dep, 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386). Con riguardo al contestato bilanciamento il collegio ribadisce che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.. (Sez. 5 - Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Martinenahi, Rv. 279838;

Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654) Nel caso in esame (a) la attenuante veniva denegata sulla base della ritenuta entità non lieve del danno , giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto privo di vizi logici (b) determinava la sanzione in coerenza con le indicate linee ermeneutiche ritenendo che ostasse al un più favorevole bilanciamento la mancata emersione di elementi giustificativi del più favorevole trattamento sanzionatorio invocato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore ANDR UOLJE , Il Presidente LUCIAN1PERIALI \ .DEP