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Ordinanza — n. 6158/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft of bicycle, ruling facts prove subjective intent for receiving crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Pietro Figus inadmissible regarding a conviction for receiving stolen property. The appellant argued for a re-evaluation of subjective intent and legal qualification, but the Court found these to be repetitive complaints excluded from the Supreme Court's competence. The lower court's reasoning that the possession of the stolen bicycle without justification proved knowledge of illegal origin was deemed legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate the probative value of evidence or reassess the factual basis for establishing subjective intent when the lower court's reasoning is accurate and persuasive.

Parole chiave

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receiving stolen property subjective intent cassation inadmissibility repetitive complaints probative value review prove acquisite illegalmente infrazione privilegiata ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Si ribadisce infatti che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne
270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaousi
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUS PIETRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 01/10/1978 avverso la sentenza dei 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai TRIBUNALE di LIVORNO, in data 09/02/2015, nei confronti di FIGUS PIETRO in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo che a quella relativa alla qualificazione giuridica. Si tratta di doglianze reiterative di quelle proposte con la prima impugnazione che si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esciusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. la Corte di appello con motivazione accurata e persuasiva rilevava come la detenzione della bici rubata, unitamente alla assenza di giustificazioni in ordine al possesso fosse univocamente indicativq dell'esistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e, dunque escludesse ogni possibilità di assegnare alla condotta una diversa e meno grave qualifica (pag. 3 della sentenza impugnata).

Si ribadisce infatti che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaousi Rv. 235897). La sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ai versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore NDRAORE~E L - Il Pre idente LUCIA4O IMPERIALI D E O Si; T ATA IN CANC;.7 7