Cassation Court dismisses appeal against criminal penalty application due to inadmissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bouyghanmi Makram inadmissible on procedural grounds. The applicant challenged a first-instance judgment applying criminal penalties, citing violations of law and lack of reasoning regarding exemption causes. The Court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure restricts appeals to specific statutory violations, excluding the applicant's general claims, and thus dismissed the request de plano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against penalty application judgments are limited to specific statutory violations; general claims for violation of law or lack of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUYGHANMI MAKRAM nato il 31/03/1980 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAgo avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bo9hanmi Makram avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge e quello del difetto di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore 't Il