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Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible grounds regarding penalty excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the excessiveness of a sentencing agreement reached in second instance. The appellant argued the agreed penalty was excessive, but the court ruled that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content are admissible in cassation. Consequently, complaints about waived reasons, non-assessment of exemption conditions, or the determination of the penalty were rejected as they do not constitute legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against sentencing agreements, only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible; complaints regarding waived reasons, exemption conditions, or the penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible grounds penalty excessiveness second instance cassation procedural admissibility adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRILLI MICHELANGELO nato a BITONTO il 28/10/1999 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Brilli Michelangelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la eccessività della pena concordata in udienza dal difensore, ritualmente munito di procura speciale, con il Procuratore generale), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pr ic/ente Gaetano De Amicis Anna Ctz1scuolo DEPOSITATA