Criminal appeal dismissed as inadmissible because it must be signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Borrelli Salvatore, argued for the right to file the appeal directly, but the court noted that post-2017 legislative reforms require such appeals to be signed by lawyers enrolled in the special registry. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 cod. proc. pen.; Criminal appeals against any judicial act, including precautionary measures, must be signed by a defense attorney enrolled in the special registry of the Court of Cassation, rendering personal submission by the accused inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 26/12/1972 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da Borrelli Salvatore avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente proposto dall'imputato: ritenuto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis DEPOSITA