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Ordinanza — n. 6116/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds for factual re-evaluation on drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Iuculano Cugna Carmelo inadmissible for proposing grounds not permitted under the law in a legitimacy proceeding. The appellant sought a factual re-evaluation regarding the justification for criminal responsibility concerning the alleged destination of drugs to trafficking rather than personal consumption. The court rejected this request because the lower court's decision was adequately motivated, addressing the appellant's arguments without procedural vices and relying on evidence like split dosages, lack of personal consumption, and financial indicators of illicit trade.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it solicits a factual re-evaluation on grounds not permitted by law in a legitimacy proceeding, as the lower court's decision must be respected if adequately motivated and free of deducible vices.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking charges factual re-evaluation grounds legitimacy proceeding limits drug possession evidence imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUCULANO CUGNA CARMELO nato a CASTELLUMBERTO il 01/01/1965 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Iuculano Cugna Carmelo avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sollecitando una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della responsabilità penale in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio, piuttosto che al consumo personale, della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sebbene la decisione impugnata risulti sorretta da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione ed ha puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime deduzioni al riguardo formulate, ponendo in evidenza, segnatamente, i molteplici profili inerenti al frazionamento in più dosi della cocaina detenuta ed occultata all'interno dell'abitazione, alla circostanza che il predetto non risultava essere consumatore di cocaina e alla rilevata disponibilità, fuori dell'abitazione, sia di bigliettini con indicazione di nominativi e cifre, sia di una consistente e ingiustificata somma di denaro in contanti che tali elementi di fatto, sia partitamente che globalmente vagliati, sono stati univocamente ritenuti sintomatici di un'illecita attività di smercio di sostanze stupefacenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il Prr i ente Gaetano De Amicis Ann a C i cuoio ( • DEPOSITATA